Sostienici
Fare una donazione alla Fondazione Novara Sviluppo
vuol dire sostenere la ricerca scientifica, favorire l’innovazione
e contribuire alla divulgazione della cultura scientifica.
I fondi raccolti tramite le donazioni vengono impiegati per:
COME PUOI SOSTENERE LA FONDAZIONE NOVARA SVILUPPO?
Hai diversi modi per sostenere le iniziative della Fondazione Novara Sviluppo.

COME PUOI SOSTENERE LA FONDAZIONE NOVARA SVILUPPO?
5x1000

DONAZIONI
Puoi effettuare una donazione libera tramite bonifico bancario, intestato a Fondazione Novara Sviluppo, ad uno dei seguenti conti correnti:
BANCA POPOLARE DI NOVARA IT59Z0503410100000000010548
BANCA INTESA SAN PAOLO IT31K0335901600100000072981
Nella causale dovrai indicare “Donazione per ricerca e sviluppo“. Se vuoi destinare il tuo contributo ad un’azione specifica (attività di ricerca / supporto ai giovani imprenditori e startup / progetti per studenti / altro), puoi indicarcelo nella causale, dopo il testo obbligatorio (es.: Donazione per ricerca e sviluppo – progetti per studenti).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, puoi contattare i nostri uffici ad uno dei seguenti recapiti
tel. 0321697174 (digitare l’interno 3 – progetti e iniziative)
e-mail info@novarasviluppo.it

LASCITI
AGEVOLAZIONI FISCALI
Donare alla Fondazione Novara Sviluppo o contribuire alle sue attività consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 1, comma 353, L. 266/05, e 14, comma 1, DL 35/05 (*).
Tali agevolazioni consistono nella possibilità per il donatore (sia esso società o persona fisica) di dedurre integralmente dal proprio reddito i fondi o le liberalità trasferite a favore della Fondazione per lo svolgimento delle sue attività appannaggio della ricerca scientifica, dell’innovazione e dello sviluppo del territorio.
* ARTICOLI DI RIFERIMENTO
articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.