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Statuto

Il seguente Statuto è stato approvato con Determinazione regionale n° 125 il 6 marzo 2013.

1          Su iniziativa della Provincia di Novara è costituita la Fondazione “Novara Sviluppo”, con sede in Novara.

1          La Fondazione non ha scopo di lucro.          

 

2          La Fondazione persegue scopi d’utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità, in particolare svolgendo le seguenti attività:

  • far conoscere e promuovere il sistema economico della provincia di Novara;     
  • promuovere e sviluppare nuove opportunità di insediamenti;      
  • promuovere e attrarre nella provincia di Novara investimenti e partnership;      
  • curare le attività di accoglienza, offrendo, attraverso uno sportello integrato, un’assistenza globale alle attività in via

                        di insediamento.       

  • incrementare l’istruzione superiore e universitaria, in coerenza con le esigenze di sviluppo produttivo;           
  • sviluppare le politiche energetiche ed ambientali.  

 

3          La Fondazione promuove inoltre studi, progetti e iniziative volte all’innovazione e al trasferimento delle tecnologie al sistema delle imprese e della pubblica amministrazione e ogni altra iniziativa e attività anche non rientrante nei settori di cui al comma precedente, purché persegua scopi d’utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.        

 

4          La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito della regione Piemonte con particolare riferimento al territorio della provincia

di Novara.          

 

5          La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l’assegnazione di contributi a progetti e iniziative.           

6          La Fondazione promuove inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni o altri enti pubblici e privati, ivi compresi quelli da essa direttamente costituiti.    

 

7          La Fondazione può esercitare, con contabilità separate, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori di cui al 2° comma del presente articolo.           

 

8          La Fondazione può detenere partecipazioni in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio delle imprese di cui al comma precedente.   

 

9          Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l’assunzione di responsabilità illimitata.

1          Per garantire il funzionamento della Fondazione, il suo patrimonio viene assicurato dal Socio fondatore, come indicato nell’atto costitutivo, e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dagli organi sociali.     

2          Il patrimonio è costituito:     

  • dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dal Socio fondatore;          
  • dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti

                e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni o contributi di cui sopra, siano espressamente destinati                         ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all’articolo 2;                     •          dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di amministrazione della Fondazione delibererà di destinare               ad incrementare il patrimonio.

1          Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:        

  • dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’articolo 3;     
  • da ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati

                  all’incremento del patrimonio.

1          Organi della Fondazione sono:         

  • il Presidente della Fondazione;        
  • il Consiglio di amministrazione;        
  • il  revisore dei conti;  
  • il Direttore/Segretario generale.

1          Il Presidente della Fondazione viene designato dal Socio fondatore tra i componenti del Cda; il Vicepresidente viene scelto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

2          Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti all’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.         

3          Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. 

4          Il Presidente, coadiuvato dal Direttore/Segretario generale, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.  5            Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio o al Direttore/Segretario generale. Agli stessi, anche disgiuntamente tra loro, il Consiglio di amministrazione può inoltre, nei modi di legge, conferire la rappresentanza legale della Fondazione, determinandone i rispettivi poteri.  

6          In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

1          Il Consiglio di amministrazione è composto da n. 5 (cinque) componenti (compreso il Presidente) nominati dal Socio fondatore, il quale provvede altresì a sostituire, entro trenta giorni, il componente che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, in modo da assicurare la funzionalità e la continuità dell’organo responsabile della Fondazione.  

2          Per le nomine successive a quella effettuata con le modalità di cui al precedente comma, il Cda verrà individuato come segue: tre componenti verranno nominati dal Fondatore, i rimanenti due componenti verranno scelti dal Cda uscente nel proprio seno, per garantire la continuità amministrativa dell’organo.       

3          I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per sette anni; possono essere riconfermati. 

4          I componenti – in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso – sono sostituiti dal Socio fondatore per il rimanente periodo di vigenza del Consiglio di amministrazione.

5          Qualora il componente non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, s’intende che l’abbia rifiutata.         

6          I candidati alla carica di componente del Consiglio di amministrazione, fatte salve le ineleggibilità e incompatibilità previste dai successivi articoli 9 e 10, devono possedere comprovati e notori requisiti di professionalità, esperienza e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie, attraverso un’adeguata esperienza.

7          I componenti del Consiglio di amministrazione devono avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità. In particolare, ai sensi del successivo articolo 9, comma 1, lettera f), non possono ricoprire cariche coloro che:  

  • abbiano cause pendenti con la Fondazione;
  • siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione. 

8          I componenti del Consiglio di amministrazione individuati dal Fondatore non rappresentano il medesimo né agiscono sotto vincolo di mandato.

1          Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che:        

  • si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;     
  • siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione;   
  • a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • abbiano subìto applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell’estinzione del reato;
  • non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche – finanziarie, attraverso un’adeguata e comprovata esperienza nell’esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private, ovvero nell’esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l’iscrizione all’Albo o nell’esercizio di attività di                  insegnamento universitario o di ricerca scientifica;
  • non siano in possesso di altri eventuali requisiti soggettivi, anche di ordine etico, necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.

1       La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con:  

  • la carica di revisore dei conti;           
  • la carica di Direttore/Segretario generale della Fondazione;         
  • la carica di Amministratore delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficiano stabilmente di erogazioni escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione, nonché lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, dei medesimi.

1          Il Consiglio di amministrazione dichiara decaduti i componenti che:        

  • si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all’articolo 9;         
  • incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.      

2          Il Consiglio di amministrazione dichiara sospesi dalla carica i componenti quando:         

  • sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall’articolo 10, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni;
  • sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare del tipo personale.    

3          In tali casi la sospensione permane per l’intera durata delle misure applicate.

1          Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.  

2          Il Consiglio in particolare provvede a:          

  • approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione;          
  • deliberare i regolamenti;      
  • deliberare l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; 
  • amministrare il patrimonio della Fondazione;
  • deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali ed internazionali;
  • deliberare la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e regolarne l’organizzazione ed il funzionamento;
  • nominare il Direttore/Segretario generale;
  • nominare il revisore dei conti;
  • nominare e revocare il personale direttivo determinandone il trattamento giuridico ed economico;
  • istituire e ordinare gli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Novara;
  • deliberare, sentito il Fondatore, le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

1          Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede. Dovrà essere inoltre convocato ogniqualvolta ne facciano richiesta due componenti. L’avviso di convocazione, con l’indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ai Consiglieri ed al revisore dei conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di 24 ore, anche mediante comunicazione telegrafica.   

2          Il Consiglio di amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.      

3          Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.        

4          In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.      

5          Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore/Segretario generale, che assolve le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

1          La Fondazione si avvale di un revisore dei conti nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 11.   

2          Egli provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa. 

3          Il revisore dei conti può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 

4          Il revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

1          Il Direttore/Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.    

2          Egli svolge le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di amministrazione. Inoltre collabora con il Presidente:     

  • alla preparazione del programma di attività della Fondazione, alla loro presentazione al Consiglio di amministrazione per

              l’approvazione, alla gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di amministrazione (essendo responsabile                     della loro puntuale e corretta esecuzione) ed al successivo controllo dei risultati;          

  • all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e

                del conto consuntivo.

3          Il Direttore/Segretario generale dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

1          In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre istituzioni aventi analoghe finalità, ad eccezione dell’immobile sito in Novara, via Bovio 6, e del suo contenuto, che dovrà tornare in possesso del Fondatore – Provincia di Novara.

1          Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano, purché applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

 

Norme finali e transitorie

 

 

Le disposizioni qui novellate entreranno in vigore una volta espletate le procedure previste dalla normativa vigente in materia di modificazioni dello statuto della Fondazione, eccetto quelle relative all’art. 13 che si applicheranno alla scadenza naturale dell’Organo.